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ASSOCIAZIONE MUSEIDON LOMBARDIA
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STATUTO TITOLO I COSTITUZIONE – ORGANI SOCIALI – SEDE – DURATA Art. 1) E’costituita una libera Associazione culturale senza fini di lucro denominata "Associazione Museidon Lombardia" Essa è costituita dai soci effettivi, il cui elenco dovrà essere tenuto a cura del Consiglio Direttivo. Art. 2) Sono organi dell’Associazione: a) l’Assemblea generale b) il Comitato Esecutivo c) il Revisore dei Conti. Art. 3) L’Associazione ha la sede legale in Milano, Via Abbadesse 52 Art. 4) L’Associazione potrà promuovere la nascita e la costituzione di altre associazioni aventi lo stesso nome e perseguenti le stesse finalità associative. Art. 5) La durata dell’Associazione é stabilita fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata per delibera dell’assemblea dei soci. TITOLO II OGGETTO Art. 6) L’Associazione ha per oggetto la promozione diretta ed indiretta in campo nazionale ed internazionale del patrimonio culturale esistente, e potrà quindi porre in essere o far porre in essere tutte le attività inerenti lo studio, la progettazione, la programmazione, la formazione, l’orientamento, la promozione e il finanziamento di iniziative, di qualsiasi tipo inerenti al su descritto oggetto. In particolare l’Associazione si propone di: I) promuovere, coordinare e facilitare la documentata conoscenza della cultura italiana; II) favorire il ripristino di tradizioni ed usi di particolare significato culturale e sociale; III) rafforzare l’educazione storica dei giovani nei riguardi delle ricchezze esistenti nel nostro paese, e ciò sia a livello conoscitivo generale, sia con approfondimenti più specifici che permettano l’allargamento, il miglioramento e la riqualificazione professionale; IV) attivare, promuovere, agevolare, incrementare o supportare iniziative rivolte a sviluppare la diffusione della cultura imprenditoriale ed a favorire la nascita di nuove imprese anche attraverso lo svolgimento di attività formative. Inoltre l’Associazione da mandato alla propria area operativa Museidonformazione di reperire le strutture formative ed i mezzi finanziari necessari, ivi compresi i contributi di fondi pubblici, al fine di erogare la formazione e l’orientamento in tutte le sue connotazioni e comprendendo tra queste la formazione professionale di personale occupato e non, per ogni settore ed attività industriale, terziaria e di servizi, nel rispetto delle normative vigenti. Quindi per conseguire gli scopi anzidetti, l’Associazione, attraverso Museidonformazione potrà, a titolo esemplificativo ma non limitativo, oltre l’organizzazione dei corsi di formazione, attuare anche il coordinamento, la predisposizione dei materiali e la docenza, la selezione degli allievi, l’approntamento di strutture adatte allo scopo, l’orientamento scuola e lavoro, la selezione degli allievi, il reinserimento di lavoratori disoccupati nel mondo del lavoro e la riqualificazione del personale. Le attività saranno svolte in prevalenza a favore degli associati, siano essi Imprese, Società, Enti pubblici, Pubbliche Amministrazioni, Associazioni od altro. TITOLO III FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA’ SOCIALI Art.7) L’Associazione non ha scopo di lucro, essa si finanzia con: a) le quote dei soci, fissate annualmente per le varie categorie dall’Assemblea ordinaria su proposta del Comitato esecutivo; b) eventuali contributi da parte di Enti e/o soggetti pubblici e privati; c) i proventi di gestione. TITOLO IV ASSEMBLEA Art. 8) L’Assemblea, sia in seduta ordinaria che straordinaria, è convocata dal Segretario Generale, o dal Comitato esecutivo, o su richiesta di almeno un terzo dei soci, nella sede sociale o altrove, purché in Italia, secondo quanto sarà indicato nell’avviso di convocazione, e ciò con un preavviso minimo documentabile di quindici giorni lavorativi. Art.9) L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno per la chiusura dell’esercizio sociale. L’Assemblea ordinaria e/o straordinaria è inoltre convocata quando il Segretari Generale, o, il Comitato esecutivo, o almeno un terzo dei soci con diritto al voto, lo ritenga urgente e opportuno nell’interesse dell’Associazione. Il socio che abbia diritto ad intervenire votando può farsi rappresentare da un altro socio votante mediante delega scritta, da depositare presso la segreteria assembleare prima della seduta. Art.10) La convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria non è necessaria in caso di comprovate urgenze o scadenze statutarie quando siano rappresentati, anche per delega scritta, il Segretario Generale, almeno un terzo dei soci, la maggioranza del Comitato Esecutivo. Art. 11) L’Assemblea è presieduta da persona votata a maggioranza semplice tra i soci presenti che abbiano diritto di voto. Il segretario è nominato dall’Assemblea tra i membri del comitato esecutivo.. Art.12) L’Assemblea ordinaria, alla scadenza di ogni tre esercizi sociali, e non oltre la data di approvazione del bilancio del terzo esercizio, nomina il Comitato Esecutivo. Nelle riunioni annuali l’Assemblea approva i bilanci consuntivi e di previsione, nonché il programma operativo annuale dell’Associazione, sottoposti dal Comitato Esecutivo. TITOLO V AMMINISTRAZIONE Art. 13) L’Associazione è amministrata dal Comitato Esecutivo, composto da tre a nove membri dei quali una minoranza può essere scelta fra i non soci. Il Comitato Esecutivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione senza limitazioni di sorta e potrà nominare procuratori speciali per il compimento di singoli atti. Comitato Esecutivo nomina fra i suoi membri il Segretario Generale. Il Segretario Generale presiede il Comitato Esecutivo e ha la legale rappresentanza dell’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio. Nei casi d’urgenza esercita i poteri del Comitato Esecutivo salvo ratifica. Art. 14) Il Comitato Esecutivo, composto da tre a nove membri, è eletto dall’assemblea e dura in carica 2 anni, salvo revoca per giusta causa, da intendersi come inadempimento dei doveri di correttezza che si impongono all’organo amministrativo. TITOLO VI REVISORE DEI CONTI Art. 15) Il Revisore dei Conti dura in carica per il triennio di gestione nel quale è stato nominato e si pronuncia ed arbitra, se richiesto dall’assemblea, sulle eventuali vertenze dei soci. TITOLO VII ESERCIZI SOCIALI Art.16) L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno, eccezione fatta per l’anno 1994. TITOLO VIII SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE Art. 17) In caso di scioglimento dell’Associazione per qualsiasi motivo, le norme per la liquidazione, la nomina e i poteri di uno o più liquidatori, saranno stabiliti dall’Assemblea. |
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